[vc_row][vc_column][vc_column_text]Per la pesca professionale non esistono particolari divieti se non quelli varati dall’Unione Europea su specifiche zone e varietà di pesci al fine di preservare l’habitat marino.
Ad esempio secondo il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1343/2011 “La pesca della Lampuga (coryphaena hippurus) condotta con l’uso di dispositivi di concentrazione del pesce («FAD») è vietata dal 1° gennaio al 14 agosto di ogni anno”
Per la pesca sportiva invece i divieti sono specifici per ogni Regione e riguardano soltanto le acque interne. Al momento non esiste una legge quadro precisa, ma numerose sono le proposte.
All’interno della stessa Regione ci possono essere dei limiti diversi da un fiume all’altro o da un lago all’altro oppure possono essere limitate le modalità di pesca come il numero di ami. Altri divieti possono riguardare gli orari in cui è consentito effettuare attività di pesca, il numero di pesci o il peso del pescato.
TUTELA DELLE SPECIE
Per le specie pesci e molluschi di seguito elencati è fatto è vietato:
a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell’ambiente naturale;
b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l’ibernazione, lo svernamento e la migrazione;
c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell’ambiente naturale;
d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.
e) il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall’ambiente naturale.
I divieti si riferiscono a tutte le fasi della vita.
Ciò è ribadito dal Regolamento (CE) n. 1967/2006: sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco intenzionali delle specie marine di seguito elencate.
SPECIE DI PESCI E MOLLUSCHI DI INTERESSE COMUNITARIO CHE RICHIEDONO UNA PROTEZIONE RIGOROSA
PESCI
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
Acipenser naccarii
Acipenser sturio
ATHERINIFORMES
Cyprinodontidae
Valencia hispanica
CYPRINIFORMES
Cyprinidae
Anaecypris hispanica
PERCIFORMES
Percidae
Zingel asper
36SALMONIFORMES
Coregonidae
Goregonus oxyrhynchus (Popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord)
MOLLUSCHI
GASTROPODA
Prosobranchia
Patella feruginea
Stylommatophora
Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discula testudinalis
Discula turricula
Discus defloratus
Discus guerinianus
Elona quimperiana
Geomalacus maculosus
Geomitra moniziana
Helix subplicata
Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa
BIVALVIA
Anisomyaria
Lithophaga lithophaga
Pinna nobilis
Unionoida
Margaritifera auricularia
Unio crassus
ECHINODERMATA
Echinoidea
Centrostephanus longispinus
I LIMITI DI PESCA: DIVIETI TEMPORALI E I TOTALI AMMISSIBILI DI CATTURA (TAC)
I totali ammissibili di catture (TAC), o possibilità di pesca,sono limiti di cattura (espressi in tonnellate o numeri) che vengono fissati per la maggior parte degli stock ittici commerciali.
Per il 2020, le possibilità di pesca nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici è contenuta nei Regolamenti n. 2236 del 2019, n. 1838 del 2019 (modificato dal Reg. n. 455 del 2020) e n. 123 del 2020 (modificato dal Reg. n. 900 del 2020). Essi si applicano sia alla pesca ricreativa sia ai pescherecci dell’Unione che sfruttano dei particolari stock ittici. Di seguito alcuni esempi.
ANGUILLA
L’Anguilla nel Mar Mediterraneo è sottoposta a limiti di pesca temporali per non più di 3 mesi consecutivi che variano da paese a paese: il divieto in Italia va dal 1° Gennaio al 31 Marzo di ogni anno. Ciò vale per tutti i pescherecci dell’UE per la pesca mirata, accidentale e ricreativa in tutte le acque.
DEMERSALI
I demersali cioè i pesci che vivono prettamente sui fondali marini nel Mar Mediterraneo occidentale hanno un limite di sforzo (calcolato moltiplicando il tonnellaggio per i giorni medi di pesca) che varia da paese a paese. Ad esempio in Italia è consentita la pesca pari ad un sforzo massimo di 7.703 di giorni di pesca per il gambero rosso nel Mar Ligure, Mar Tirreno e nel Mare di Sardegna e rispetto alla lunghezza nella nave. Nella tabella seguente la divisione precisa per le zone che riguardano l’Italia.
Nel Mare Adriatico c’è addirittura una limitazione relativa alla tecnica utilizzata: è consentita la pesca per 108.349 giorni di pesca per la pesca a strascico a tavoloni (nasello, gambero rosa, triglia di fango, scampi) e 8.663 giorni di pesca a traino con tecnica dello sfogliare (sogliola) solo nell’Adriatico settentrionale.
PICCOLI PELAGICI
Le catture di Sardina (Sardina pilchardus) e di Acciuga (Engraulis encrasicolus) nel Mare Adriatico hanno un limite di quantità e di tempo. Per Italia e Slovenia il limite massimo di catture si deve attestare massimo sulle 101.711 tonnellate, mentre i pescherecci dell’Unione non possono superare i 180 giorni di pesca complessivi all’anno. In particolare, un massimo di 144 giorni è assegnato alla pesca della sardina e un massimo di 144 giorni alla pesca dell’acciuga.
SPRATTO
Lo Spratto (Sprattus sprattus) è pescato nel Mar Nero e ha un limite massimo di pesca pari a 11.475 tonnellate per UE divise per Stati Membri
ROMBO CHIODATO
Il Rombo Chiodato (Psetta maxima) è pescato nel Mar Nero e ha un limite massimo di pesca pari a 150 tonnellate per UE divise per Stati Membri. La sua pesca è vietata ai pescherecci dell’Unione dal 15 Aprile al 15 Giugno.
MERLUZZO BIANCO
Il Merluzzo Bianco (Gadus morhua) ha delle limitazioni nel Mar Baltico: non possono essere conservati più di cinque esemplari di merluzzo bianco per pescatore al giorno nelle zone CIEM 22 e 23 e oltre 6 miglia nella zona 24. Nelle stesse zone, inoltre, nel periodo tra il 1° febbraio e il 31 marzo 2020 non possono essere conservati più di due esemplari di merluzzo bianco per pescatore al giorno. Per questa specie vigono anche chiusure stagionali per proteggerla in fase riproduttiva (Reg. n. 123 del 2020).
TROTA DI MARE E SALMONE
Nel Mar Baltico ai pescherecci è vietata la pesca della trota di mare oltre le quattro miglia nautiche nelle sottodivisioni CIEM 22-32 dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.
PESCE SPADA
Il Pesce Spada (Xiphias gladius) pescato nel Mar Mediterraneo ha un limite TAC. Il contingente italiano è 3.409,98 tonnellate e può essere pescato soltanto dal 1° aprile al 31 dicembre.
TONNO ROSSO
Il Tonno rosso (Thunnus thynnus) è uno dei pesci soggetti a più limitazioni. Esso è pescato nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e nel Mar Mediterraneo. Il totale ammissibile per l’Italia è pari a 4.756,49. Eccezione fa la cattura di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm per cui si applica il limite di cattura pari a 95,13.
Allo stesso tempo c’è un numero massimo di pescherecci dell’Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo. Per l’Italia il numero massimo è 30.
Nell’Adriatico, invece, è consentita la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm a fini di allevamento, ma anche qui c’è un limite massimo di pescherecci per Stato Membro. All’Italia è consentito l’uso massimo di 12 pescherecci.
Nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo c’è un numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso autorizzate da ciascuno stato membro. L’Italia ne ha 6.
Esiste, poi, per la stessa zona anche un numero massimo dei pescherecci che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso. Ad esempio per l’Italia il numero di Pescherecci con reti da circuizione è 21, mentre per i Pescherecci con palangari è 40.
Sempre nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo per quanto riguarda l’allevamento e l’ingrasso del tonno rosso, oltre che il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti. In Italia il numero massimo di allevamenti consentiti è 13 per una Capacità di 12.600 tonnellate.
TONNO ALBACORA E TONNO TROPICALE
Le catture di Tonno Albacora e di Tonno Tropicale nell’Oceano Indiano da parte di pescherecci dell’unione che praticano la pesca con reti da circuizione non possono superare alcuni limiti imposti dalla Commissione sul Tonno dell’Oceano Indiano (IOTC). L’Italia ha un massimale di cattura pari a 2.515 per il Tonno Albacora, mentre per il Tonno Tropicale l’Italia ha 1 solo peschereccio autorizzato per una stazza lorda di 2.137 tonnellate.
LAMPUGA
A norma del Regolamento 2011/1343, la pesca della Lampuga (Coryphaena hippurus) condotta con l’uso di dispositivi di concentrazione del pesce («FAD») è vietata dal 1° gennaio al 14 agosto di ogni anno.
Gli Stati membri che siano in grado di dimostrare che, a causa delle avverse condizioni atmosferiche, le navi battenti la loro bandiera non sono riuscite a utilizzare i giorni di pesca normalmente a loro disposizione, possono riportare entro il 1° Novembre i giorni persi dalle loro navi nella pesca con l’uso di FAD fino al 31 gennaio dell’anno successivo. In questo caso, gli Stati membri trasmettono alla Commissione entro fine anno una domanda indicante il numero di giorni da riportare.
Le navi autorizzate a partecipare alla pesca della Lampuga ricevono un’autorizzazione di pesca fornito alla Commissione dallo Stato membro interessato indicante il nome della nave e il numero di registro della flotta UE. Le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri sono tenute ad avere un’autorizzazione di pesca.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 15 gennaio di ogni anno il numero delle navi impegnate nelle attività di pesca, così come il totale degli sbarchi e dei trasbordi di Lampuga effettuati nel corso dell’anno precedente dalle navi battenti la loro bandiera in tutte le sottozone geografiche coperte dall’accordo CGPM.
ARAGOSTA
La pesca dell’aragosta (Palinurus elephas-P. valgaris) è vietata dal 1° gennaio al 30 aprile. La pesca dell’astice (Homarus gammarus-H. valgaris) è parimenti vietata dal 1° gennaio al 30 aprile.
DIVIETI DI CATTURA
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la vendita e l’esposizione o la messa in vendita di:
- Dattero di mare (Lithophaga lithophaga);
- Dattero bianco (Pholas dactylus);
- Le femmine mature dell’aragosta (Palinuridae spp.);
- Le femmine mature dell’astice (Homarus gammarus).Le femmine mature dell’aragosta e le femmine mature dell’astice sono rigettate in mare immediatamente dopo la cattura accidentale o possono essere utilizzate per il ripopolamento diretto o il trapianto nell’ambito dei piani di gestione stabiliti.
DEROGHE
La pesca esercitata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore o pari a 12 metri e potenza del motore inferiore o pari a 85 kW con reti trainate sul fondo tradizionalmente intrapresa sulle praterie di posidonie può essere autorizzata dalla Commissione.
Le deroghe possono essere autorizzate con emissione regolare licenza di pesca speciale e con l’adozione di uno specifico piano di gestione da parte del Consiglio (ed in alcuni dagli Stati membri) per attività di pesca specifica indicando misure di gestione dello sforzo di pesca, misure tecniche, modalità di controllo e restrizioni di zone.
Gli obiettivi dei piani di gestione sono quelli di accrescere la selettività degli attrezzi da pesca, ridurre i rigetti in mare e contenere lo sforzo di pesca.
Le misure da includere nei piani di gestione tengono conto dello stato di conservazione degli stock, delle caratteristiche biologiche degli stock, delle caratteristiche delle attività di pesca nel corso delle quali gli stock sono catturati e dell’impatto economico delle misure sulle attività di pesca interessate.
Tuttavia le deroghe non possono eccedere il 33% della zona coperta da praterie di posidonia oceanica all’interno dell’area oggetto del piano di gestione e le attività di pesca in questione riguardino non più del 10% delle praterie nelle acque territoriali dello Stato membro interessato.
Ogniqualvolta un peschereccio operante in base alle disposizioni del presente paragrafo è ritirato dalla flotta con fondi pubblici, la licenza di pesca speciale per l’esercizio di questa attività di pesca è ritirata e non viene riemessa.
Gli Stati membri interessati stabiliscono un piano di controllo e riferiscono alla Commissione ogni tre anni.
DIVIETO DI CATTURA DEL NOVELLAME
Il D.P.R. 1639/68 e successive modificazioni di Regolamenti europei disciplinano la lunghezza minima del pescato in Italia, vietando la cattura del novellame. Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche, per novellame si intendono gli esemplari allo stadio giovanile delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate dalla legge. In generale si considerano pesci allo stadio giovanile quegli esemplari di lunghezza, stabilita convenzionalmente, inferiore a 7 centimetri.
CORALLO ROSSO
In assenza dell’autorizzazione è vietato raccogliere, conservare a bordo, trasbordare, sbarcare, trasferire, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita corallo rosso.
Le navi o i pescatori autorizzati a raccogliere corallo rosso nel Mar Mediterraneo sono in possesso di un’autorizzazione di pesca in corso di validità che precisa le condizioni tecniche cui è subordinato l’esercizio della pesca. Le autorizzazioni vengono rilasciate in numero limitate e sono inserite dagli Stati in un apposito registro che viene aggiornato e trasmesso sia all’UE sia alla CGPM. Per loro resta il divieto per il trasbordo in mare.
Al termine delle operazioni di pesca, o al più tardi al momento dello sbarco in porto in caso di bordate di pesca giornaliere, i pescatori o i comandanti dei pescherecci autorizzati a raccogliere corallo rosso registrano le catture in peso vivo e, se possibile, il numero di colonie. I pescherecci autorizzati tengono a bordo un giornale di pesca in cui sono registrate le catture giornaliere di corallo rosso, a prescindere dal peso vivo del raccolto, e l’attività di pesca per zona e per profondità, nonché, ove possibile, il numero di giorni di pesca e di immersioni.
I pescatori o i pescherecci autorizzati sbarcano le catture di corallo rosso unicamente nei porti designati. Tra due e quattro ore prima dell’ora prevista di arrivo in porto, i comandanti dei pescherecci o i loro rappresentanti notificano alle autorità competenti le seguenti informazioni: l’ora di arrivo prevista, il numero d’identificazione esterno e il nome del peschereccio, il quantitativo stimato in peso vivo e, se possibile, il numero di colonie di corallo rosso detenute a bordo, le informazioni relative alla zona geografica in cui le catture sono state effettuate. Questi dati sono utili ai fini di controllo dei rischi e al monitoraggio dei rischi.La pesca del corallo è tuttavia soggetta anche ad ulteriori limiti. Essa è vietata a profondità inferiori a 50 metri finché la CGPM non indichi diversamente. Le deroghe possono essere adottate soltanto in relazione a un piano di gestione, a fini scientifici, indicando le navi autorizzate e le zone con specifiche coordinate geografiche.
l corallo rosso proveniente da colonie di corallo rosso il cui diametro di base, misurato nel tronco a una distanza massima di un centimetro dalla base della colonia, è inferiore a 7 mm, non può essere raccolto, conservato a bordo, trasbordato, sbarcato, trasferito, immagazzinato, venduto, esposto o messo in vendita come prodotto grezzo.
Il livello limite di catture si ritiene raggiunto quando le colonie di corallo rosso il cui diametro di base è inferiore a 7 mm superano il 25 % delle catture complessive di corallo rosso prelevate da un dato banco in un determinato anno. Al raggiungimento di tale limite gli Stati membri dell’UE provvedono a chiudere temporaneamente la zona interessata da eventuali attività di pesca del corallo rosso.
Il solo attrezzo autorizzato per la raccolta del corallo rosso è il martello utilizzato nelle immersioni subacquee da pescatori autorizzati o riconosciuti dall’autorità nazionale competente.
È vietato l’uso di veicoli sottomarini telecomandati (ROV) per lo sfruttamento del corallo rosso tranne quelli autorizzati a fini di osservazione e di ricerca: in quest’ultimo caso continua ad essere consentito a condizione che i ROV in questione non possano essere equipaggiati con bracci manipolatori o qualsiasi altro dispositivo che consenta il taglio e la raccolta del corallo rosso.
LUNGHEZZA MINIMA DEI PESCI
La lunghezza dei pesci si misura dall’apice del muso, a bocca chiusa, fino all’estremità del lobo piÙ lungo della pinna codale, oppure all’estremità della pinna codale, quando questa non presenta i due lobi.
Per alcune specie sono considerate le seguenti misure:
Storione (acipenser s.p.p.) cm 60
Storione lodano (huso huso) cm 100
Anguilla (anguilla anguilla) cm 25
Spigola (dicentrarchus labrax) cm 20
Sgombro (scomber s.p.p.) cm 15
Palamita (sarda sarda) cm 25
Tonno (thannus thynnus} cm 70
Alalonga (thannus alalunga) cm 40
Tonnetto (euthynnus alletteratus) cm 30
Pesce spada (xiphias gladius) cm 140
Triglia (mullus sp) cm 9
Sogliola (solea vulgaris) cm 15
Merluzzo o nasello (merluccius merluccius) cm 11
Cefalo (mugil sp) cm 20
Cernia (ephinephelus e polyorian americanum) cm 45
Orata (sparus auratus) cm 20
Go (gobios ophiocephalus) cm 12
Passera pianuzza (platichtis flesus) cm 15
ECCEZIONI
Il Ministro per la Marina Mercantile può autorizzare la pesca del novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti, nonché il commercio ed il trasporto di esso. Inoltre può autorizzare la pesca professionale, la detenzione, il trasporto ed il commercio del novellame di anguilla (ceca) e di sarda (bianchetto), per un tempo, non superiore a due mesi, compreso nel periodo dal 1° dicembre al 30 aprile di ciascun anno.
LUNGHEZZA MINIMA DEI CROSTACEI
La lunghezza dei crostacei si misura dall’apice dell’occhio fino all’estremità posteriore dell’animale, compreso il telson.
Si considerano crostacei allo stadio giovanile, per le specie indicate, gli esemplari di lunghezza inferiore alle seguenti:
Aragoste (palinuridae) mm 90 LC
Astice (homarus gammarus) cm 30 (300 mm LT, 105 mm LC)
Gambero rosa mediterraneo (parapenaeus longirostris) 20 mm LC
Scampo (nephrops norvegicus) cm 7 (20 mm LC, 70 mm LT)
DIMENSIONE MINIMA DEI MOLLUSCHI BIVALVI
Le dimensioni dei molluschi bivalvi si riferiscono alla lunghezza massima 0 al diametro massimo delle conchiglie.
Si considerano molluschi bivalvi (Lamellibranchi) allo stadio giovanile gli esemplari inferiori alle seguenti dimensioni:
Cannello o cannolicchio (solen sp. e ensis sp) 8 cm
Cappasanta (pecten jacobeus) cm 10
Mitilo (mitilus sp.) cm 5
Ostrica (ostea sp.) cm 6
Tartufo di mare (venus verrucosa) 2,5 cm
Tellina (donax trunculus) cm 2
Vongole (venerupis spp e venus spp.) mm 25
LIMITAZIONI
La pesca è consentita senza limitazione di stagioni. Le modalità della pesca dei molluschi e, in particolare quella delle seppie (Sepia sp.), mediante nasse, tramagli e altri attrezzi fissi, possono essere disciplinate dal capo del compartimento marittimo, sentito il parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima.
OBBLIGO DI SBARCO
Tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura e, nel Mediterraneo, anche le catture di specie soggette a taglie minime effettuate nel corso di attività di pesca sono portate e mantenute a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti, salvo qualora vengano utilizzate come esche vive.
L’obbligo di sbarco non si applica alle:
a) specie la cui pesca è vietata
b) specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza;
c) catture rientranti nelle esenzioni de minimis.
Per le specie non soggette all’obbligo di sbarco, le catture di specie la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione non sono conservate a bordo, ma sono rigettate immediatamente in mare.
ESENZIONI
Le limitazioni previste nel presente titolo non si applicano alla cattura degli organismi marini, sia pelagici che bentonici, effettuata a scopi scientifici o sperimentali di pesca.
PRELIEVI
Le Regioni e gli Enti parco nazionali possono stabilire misure per il prelievo dagli ambienti naturali e lo sfruttamento di esemplari di seguito elencati al fine di monitorarle. Ciò ovviamente se le misure siano compatibili con il mantenimento delle specie in uno stato di conservazione soddisfacente.
Queste misure possono comportare:
a) le prescrizioni relative all’accesso a determinati settori;
b) il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell’ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni;
c) la regolamentazione dei periodi e dei metodi di prelievo;
d) l’applicazione, all’atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione;
e) l’istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote;
f) la regolamentazione dell’acquisto, della vendita, del possesso o del trasporto finalizzato alla vendita di esemplari;
g) l’allevamento in cattività di specie animali, nonché la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurne il prelievo nell’ambiente naturale;
h) la valutazione dell’effetto delle misure adottate.
SPECIE DI PESCI E MOLLUSCHI DI INTERESSE COMUNITARIO IL CUI PRELIEVO NELLA NATURA E IL CUI SFRUTTAMENTO POTREBBERO FORMARE OGGETTO DI MISURE DI GESTIONE
PESCI
PETROMYZONIFORMES
Petromyzonidae
Lampetra fluviatilis
Lethenteron zanandrai
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
Tutte le specie non menzionate nell’allegato IV
SALMONIFORMES
Salmonidae
Thymallus thymallus
Coregonus spp. (tranne Coregonus oxyrhynchus – popolazione anadrome in alcuni settori del Mare del Nord)
Hucho hucho
Salmo salar (soltanto in acque dolci)
Cyprinidae
Barbus spp.
PERCIFORMES
Percidae
Gymnocephalus schraetzer
Zingel zingel
CLUPEIFORMES
Clupeidae
Alosa spp.
SILURIFORMES
Siluridae
Silurus aristotelis
INVERTEBRATI
COELENTERATA
CNIDARIA
Corallium rubrum
MOLLUSCA
GASTROPODA – STYLOMMATOPHORA
Helicidae
Helix pomatia
BIVALVIA – UNIONOIDA
Margaritiferidae
Margaritifera margaritifera
Unionidae
Microcondylaea compressa
Unio elongatutus
ANNELIDA
HIRUDINOIDEA – ARHYNCHOBDELLAE
Hirudinidae
Hirudo medicinalis
ARTHROPODA
CRUSTACEA – DECAPODA
Astacidae
Astacus astacus
Austropotamobius pallipes
Austropotamobius torrentium
Scyllaridae
Scyllarides latus
DEROGHE
Il Ministero dell’ambiente può autorizzare deroghe alle misure di conservazione per i seguenti fini:
a) proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;
b) prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque ed alla proprietà;
c) nell’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di catture accidentali rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, o tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente;
d) finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;
e) consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva e in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie che richiedono una protezione rigorosa.
INTRODUZIONI E REINTRODUZIONI
Le Regioni, le Province autonome e gli enti di gestione delle aree protette possono richiedere al Ministero dell’ambiente, con studi a supporto, le autorizzazioni per la reintroduzione delle specie che richiedono una protezione rigorosa e per l’introduzione di specie non locali. Il Ministero deciderà dopo il parere di altri istituti e organismi tecnico-scientifici. Tutto ovviamente solo se non viene arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali, né alla fauna, né alla flora selvatiche locali.
CATTURE ACCIDENTALI
Può capitare di pescare specie non bersaglio soprattutto in presenza dell’utilizzo di attrezzatura non selettiva. La detenzione di tali specie è concessa in limiti minimi e soltanto nel caso in cui ciò non perturbi l’equilibrio biologico in maniera negativa e irreversibile. Se si tratta di specie soggette a particolare tutela, l’obbligo di sbarco è immediato. I comandanti dei pescherecci annotano nel giornale di pesca i casi di cattura accidentale e rilascio di uccelli marini, i casi di cattura accidentale e rilascio di tartarughe marine, i casi di cattura accidentale e rilascio di foche monache, i casi di cattura accidentale e rilascio di cetacei, i casi di cattura accidentale e, laddove necessario, rilascio di squali e razze
UCCELLI MARINI
I comandanti dei pescherecci rilasciano immediatamente gli uccelli marini catturati accidentalmente negli attrezzi da pesca. Essi vengono sbarcati solo se lo richiede un piano nazionale o per favorire il recupero di singoli uccelli marini feriti di cui le autorità nazionali competenti siano state debitamente e ufficialmente informate prima del rientro in porto del peschereccio.
Le catture accidentali e i rilasci vengono debitamente annotate in un registro apposito.
TARTARUGHE MARINE
Nella misura del possibile, gli esemplari di tartarughe marine catturati accidentalmente mediante attrezzi da pesca sono manipolati con precauzione e reimmessi in mare vivi e indenni.
Lo sbarco non avviene in caso di uno specifico programma di salvataggio o di conservazione a livello nazionale o a meno che ciò sia necessario per salvare e per favorire il recupero di singole tartarughe marine ferite o in coma, e a condizione che le autorità nazionali competenti ne siano state debitamente e ufficialmente informate prima del rientro in porto del peschereccio interessato.
Per quanto possibile, i pescherecci operanti con ciancioli per le specie di piccoli pelagici o con reti da circuizione senza chiusura per le specie pelagiche evitano di accerchiare tartarughe marine. Invece i pescherecci operanti con palangari e con reti da posta ancorate hanno a bordo attrezzature sicure progettate per consentire di manipolare, separare e reimmettere in acqua le tartarughe marine in modo da massimizzarne le possibilità di sopravvivenza.
Le catture accidentali e i rilasci vengono debitamente annotate in un registro apposito. Inoltre vengono inserite le informazioni sul tipo di attrezzo da pesca, sul momento in cui hanno avuto luogo le catture accidentali, la durata dell’immersione, la profondità e il luogo, le specie bersaglio, le specie di tartarughe marine e se le tartarughe marine sono state rigettate in mare morte o rilasciate vive.
FOCHE MONACHE
I comandanti dei pescherecci non tengono a bordo, non trasbordano o non sbarcano foche monache (Monachus monachus), salvo nel caso in cui ciò sia necessario per salvare e per favorire il recupero di singoli esemplari feriti e a condizione che le autorità nazionali competenti ne siano state debitamente e ufficialmente informate prima del rientro in porto del peschereccio interessato.
Le foche monache catturate accidentalmente mediante attrezzi da pesca sono reimmesse in mare vive e indenni. Le carcasse di esemplari morti sono sbarcate e confiscate, allo scopo di studi scientifici o distrutte dalle autorità nazionali competenti.
Le catture accidentali e i rilasci vengono debitamente annotate in un registro apposito.
CETACEI
I pescherecci reimmettono immediatamente in mare vivi e indenni, per quanto possibile, i cetacei catturati accidentalmente mediante attrezzi da pesca e tirati sottobordo al peschereccio.
Le catture accidentali e i rilasci vengono debitamente annotate in un registro apposito. Inoltre vengono inserite le caratteristiche del tipo di attrezzo, il momento in cui hanno avuto luogo le catture accidentali, il luogo e se tali cetacei sono delfini o altre specie di cetaceo.
SQUALI E RAZZE DI SPECIE PROTETTE
Alcune specie di squali e razze (stabilite dalla Convenzione di Barcellona) non sono tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasferiti, immagazzinati, venduti o esposti o messi in vendita. Per quanto possibile, i pescherecci rilasciano immediatamente vivi e indenni gli esemplari accidentalmente catturati di squali e razze.
Sono vietate la decapitazione e la spellatura degli squali a bordo e prima dello sbarco. Gli squali decapitati e spellati non possono essere commercializzati su mercati di prima vendita dopo lo sbarco.
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