[vc_row][vc_column][vc_column_text]La Commissione Generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) è stata istituita nel 1949 con un accordo internazionale stipulato in base all’articolo XIV della Costituzione della FAO. La sua zona di competenza abbraccia il mar Mediterraneo, il mar Nero e le acque adiacenti. Sue principali funzioni, ai sensi dell’art. III del Trattato istitutivo, sono:

  • La promozione dello sviluppo, della conservazione e della corretta gestione delle risorse biologiche marine;
  • La formulazione di misure di conservazione;
  • La promozione di progetti cooperativi di formazione.

L’accordo che istituisce la CGPM risale al 1949, ma è stato più volte emendato. Possono far parte della CGPM i paesi che si affacciano sul Mediterraneo ed i paesi che pescano nelle sue acque.

RIUNIONI E VOTAZIONI

La CGPM si riunisce annualmente in sessione plenaria, cui prendono parte gli Stati membri rappresentati da delegati nazionali che possono farsi accompagnare da esperti e consiglieri. In seno alla sessione plenaria, ogni delegato nazionale ha diritto ad un voto. In linea di principio, la CGPM prende le proprie decisioni a maggioranza semplice. Tuttavia, quando si tratta di adottare delle raccomandazioni vincolanti per gli Stati membri, è prevista una procedura particolare: in questi casi si richiede infatti un voto a maggioranza qualificata (2/3 dei membri) e nei 120 giorni seguenti la notificazione della decisione adottata, ogni Stato membro può avanzare delle obiezioni. Se più di un terzo degli Stati membri “obiettano” secondo il descritto meccanismo, la raccomandazione non diverrà mai vincolante per alcuno tra gli Stati membri.

In linea coi principi del diritto internazionale, ogni Stato membro ha diritto ad un voto; tuttavia il caso dell’Unione europea, anch’essa membro della CGPM, è più complesso. L’UE, infatti, ha diritto ad un numero di voti pari al numero degli Stati che la compongono e che sono parte della CGPM (dunque Italia, Francia, Spagna, Grecia, Cipro e Malta), ma può esercitare il suo diritto di voto soltanto in via alternativa agli stessi. Se dunque tutti gli stati esercitano il loro diritto di voto, l’UE perde definitivamente la possibilità di votare in seno alla CGPM; in tal caso l’Unione potrà comunque esprimere la propria volontà con una presa di posizione ufficiale

DA CHI E’ COMPOSTA

Quando non è riunita in sessione plenaria, la Commissione lavora nei due comitati di cui è composta, cioè il Comitato per l’acquicoltura e il Comitato scientifico consultivo, formati da esperti in materia di pesca e acquicoltura provenienti dagli Stati membri. Il Comitato per l’acquicoltura e il Comitato Scientifico consultivo sono composti da vari gruppi di lavoro, detti anche sottocomitati. In occasione della sessione plenaria, i Comitati possono presentare delle proposte di raccomandazioni, sulla base del lavoro svolto nei sottocomitati.

 

LA DISCIPLINA PER LA PESCA NEL MEDITERRANEO

Nel corso delle sessioni plenarie si decidono le misure relative alla pesca nel Mediterraneo. Ad esempio tra le norme vi è l’interdizione di utilizzare reti a strascico e draghe ad una profondità superiore ai 1000 metri. Questo divieto ha lo scopo di proteggere gli abitanti marini dei fondali oltre che i pesci a crescita lenta che vi vivono e che rappresentano a loro volta il nutrimento per le specie marine che vivono in acque meno profonde. Gli stessi scopi sono perseguiti da un successivo divieto, cioè l’interdizione dell’utilizzo di reti con maglie inferiori ai 40 mm nella sezione finale del sacco della rete per la pesca di specie demersali. Vi sono inoltre norme in materia di pesca del tonno rosso, che la CGPM ha adottato su proposta della CICTA. Infatti è stato istituito l’obbligo per gli Stati aderenti di interdire la cattura, il trasporto e lo sbarco di ogni esemplare di tonno rosso il cui peso sia inferiore ai 10 kg nel mar Mediterraneo. Al momento l’UE adotta per tale specie un Totale Ammissibile di Cattura.

LOTTA ALLA PESCA ABUSIVA

I membri della CGPM hanno deciso di creare un registro unico centralizzato per tutte le navi che superano i 15 metri di lunghezza fuori-tutto, che sono già autorizzate alla pesca a livello nazionale ed iscritte nei relativi registri nazionali. Ogni nave di questo tipo non iscritta nel registro centrale sarà considerata come non autorizzata alla pesca nelle acque di competenza della CGPM. Gli Stati aderenti dovranno quindi trasmettere la lista dei pescherecci dotati di regolare autorizzazione alla pesca.

Dunque, gli Stati membri sono tenuti ad attuare le misure interne e le loro azioni alla luce degli scopi suddetti, ivi comprese misure di controllo e punitive applicabili in caso di violazione della zona di competenza CGPM da parte di una nave battente bandiera di uno Stato membro (ad esempio, perché non iscritta nel registro centralizzato). È altresì prevista un’ulteriore obbligazione per gli Stati membri: essi devono infatti segnalare al Segretariato esecutivo ogni situazione che possa far sospettare che alcune navi non iscritte al registro svolgano attività di pesca nella zona di competenza CGPM.

In materia di controlli e sanzioni è previsto che ogni Stato vigili sulle navi che svolgono attività di pesca sotto la sua bandiera, assicurandosi che siano in possesso di regolare permesso o licenza di pesca, che non svolgano attività di pesca illecita nelle zone della giurisdizione nazionale di altri Stati membri, che le navi che operano in alto mare siano in possesso di una regolare licenza.

ZONE CGMP

La CGMP divide il Mar Mediterraneo in 30 zone. Quelle sotto giurisdizione dell’Italia sono le seguenti

9. Mar Ligure e Mar Tirreno settentrionale
10. Mar Tirreno centrale e meridionale
11. Sardegna (occidentale e orientale)
16. Sicilia meridionale
17. Adriatico settentrionale
18. Adriatico meridionale
19. Mar Ionio occidentale
20. Mar Ionio orientale
21. Mar Ionio meridionale

ATTUAZIONE IN UE

Le modalità di applicazione da parte dell’unione delle misure di conservazione, gestione, sfruttamento, controllo, commercializzazione ed esecuzione per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura stabilite dalla Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo («CGPM») sono contenute nel Regolamento (UE) n. 1343/2011 e successive modifiche.
Esso si applica alle attività commerciali di pesca e acquacoltura, nonché alle attività di pesca ricreativa laddove espressamente stabilito, effettuate dai pescherecci dell’Unione e da cittadini degli Stati membri nella zona coperta dall’accordo CGPM. Sono escluse le operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l’egida dello Stato membro di bandiera che ne ha dato comunicazione agli organi dell’UE.

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