[vc_row][vc_column][vc_column_text]Il Regolamento 2011/1343 attua le decisioni prese in seno alla CGPM, identificando alcune zone in cui sia per modalità sia per specie ci sono alcuni divieti. Di seguito le zone sotto giurisdizione italiana interdette.

ZONE DI RESTRIZIONE DELLA PESCA NEL CANALE DI SICILIA

La pesca con reti a strascico è vietata nelle zone seguenti:

  • Zona di restrizione della pesca “Est del Banco Avventura”
  • Zona di restrizione della pesca “Ovest del Bacino di Gela”
  • Zona di restrizione della pesca “Est del Banco di Malta”Attorno alle suddette zone di restrizione della pesca sono istituite zone tampone. Le navi che praticano attività di pesca con reti a strascico nelle zone tampone garantiscono un’adeguata frequenza di trasmissione dei segnali del loro sistema di controllo dei pescherecci (VMS) o tramite altro sistema di geolocalizzazione.
    Le navi dedite alla pesca a strascico di stock demersali nel Canale di Sicilia (sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della CGPM) sono autorizzate a svolgere unicamente le attività di pesca specifiche indicate nell’autorizzazione di pesca in corso di validità rilasciata dalle autorità competenti, in cui figurino le condizioni tecniche cui è subordinato l’esercizio di tali attività.

Gli Stati membri comunicano alla UE e alla CGMP una relazione in forma aggregata sulle attività di pesca svolte dalle navi, specificando il numero di giorni di pesca, la zona di sfruttamento e le catture di nasello e gambero rosa mediterraneo. Queste ultime specie possono essere sbarcate soltanto nei porti designati dallo Stato.

Lo stesso Stato può istituire programmi di ispezione e sorveglianza. Gli ispettori possono effettuare le loro ispezioni in mare segnalando il loro ruolo e rilasciando regolare copia di verbale.

ZONE DI RESTRIZIONE DELLA PESCA NELLA FOSSA DI JABUKA/POMO NEL MARE ADRIATICO

La pesca ricreativa e la pesca con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole sono vietate in una zona delimitata dalle coordinate segnalate dalla normativa.
Le attività di pesca commerciale praticate con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole sono autorizzate unicamente se la nave è in possesso di un’autorizzazione specifica e se ha un’attività di pesca comprovata nelle zone in questione

Dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno, la pesca con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole è vietata in una zona delimitata dalle coordinate espresse nel Regolamento n. 1343/2011. I pescherecci autorizzati che utilizzano reti da traino gemelle a divergenti non possono esercitare attività di pesca per più di due giorni di pesca a settimana. I pescherecci con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole sprovvisti di autorizzazioni possono transitare nella zona di restrizione della pesca unicamente se seguono una rotta diretta a velocità costante non inferiore a 7 nodi e hanno a bordo sistemi VMS e/o AIS attivi, e se non svolgono alcun tipo di attività di pesca.

Dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno, la pesca ricreativa e la pesca con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole sono vietate in una zona delimitata dalle linee che uniscono le coordinate espresse nel Regolamento n. 1343/2011. Alle navi autorizzate a pescare con reti a strascico è consentito pescare soltanto il sabato e la domenica dalle ore 5.00 alle ore 22.00. Alle navi autorizzate a pescare con reti da posta fisse, palangari di fondo e trappole è consentito pescare soltanto dalle ore 5.00 del lunedì alle ore 22.00 del giovedì.

I pescherecci autorizzati possono sbarcare le catture di stock demersali unicamente nei porti designati. A tal fine, ogni Stato membro designa i porti in cui sono autorizzati sbarchi di catture provenienti dalla zona di restrizione della pesca della Fossa di Jabuka/Pomo.

Le navi autorizzate a pescare nelle zone di cui sopra con l’attrezzo ivi specificato sono dotate di sistemi VMS e/o sistemi di identificazione automatica (AIS) correttamente funzionanti e gli attrezzi da pesca presenti a bordo o in uso sono debitamente identificati, numerati e marcati prima di avviare qualsiasi attività di pesca o di navigare in tali zone.

 

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